Art. 5.
(Modifiche all'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Il numero 3) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è sostituito dal seguente:

          «3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative

 

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di incentivazione, stabilendo l'obbligatorietà della forma associativa per i comuni che abbiano un numero di addetti alla polizia municipale inferiore a sei».

      2. All'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, attraverso uno specifico comitato regionale di polizia locale presieduto dal presidente della regione o da un suo delegato, composto da esperti nominati dai sindaci delle città capoluogo di provincia, più un numero uguale di esperti scelti fra le organizzazioni sindacali più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di polizia locale, l'uniformità applicativa delle disposizioni regolamentari e delle leggi emanate dallo Stato e dalla regione, nonché l'emanazione di direttive di massima e specifiche a cui la polizia municipale deve attenersi».